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Potere costituente

Il potere è un concetto usato per nominare il potere o l'autorità di esercitare il comando, sia per accordo preventivo con la persona comandata che con la forza. È possibile distinguere diversi tipi di potere a seconda della loro portata: si può quindi parlare di potere giudiziario, potere legislativo, potere esecutivo, potere elettorale, potere morale, potere municipale, potere pubblico e altri.

La nozione di potere costituente si riferisce specificamente alla capacità di creare o modificare una Costituzione, che è il documento che costituisce la base dell'organizzazione sociale. La Costituzione stabilisce le regole essenziali che permettono di regolare il funzionamento dello Stato e lo sviluppo del sistema politico che governa un territorio.

Quello che "costituisce" il potere costituente, insomma, è lo Stato stesso. I cittadini, attraverso i loro rappresentanti, si accordano sulla politica che permetterà di stabilire l'ordine sociale, garantire i diritti delle persone, punire i misfatti, ecc. Dalla Costituzione che viene approvata emaneranno tutte le leggi e i regolamenti che saranno applicati quotidianamente nel territorio in questione.

A livello teorico o filosofico, si può dire che è il popolo a detenere il potere costituente. Per attuare ed esercitare questo potere, convocano vari tipi di istituzioni (come una convenzione costituente o un'assemblea costituente) che sono composte dai loro rappresentanti. Le persone che alla fine esercitano il potere costituente per conto del popolo sono chiamate costituenti e sono di solito scelte attraverso elezioni libere e aperte.

Il potere costituente può essere classificato come:

* originario: è il potere costituente che appare per primo e permette l'esistenza dell'ordine politico; in altre parole, è quello che fa la prima Costituzione. In generale, un'assemblea costituente agisce come un potere costituente originale quando approva la Costituzione originale di un paese, poiché stabilisce così la nascita del paese da un punto di vista giuridico.

Quando il potere costituente originario completa il suo obiettivo, cessa di esistere; tuttavia, poiché le sue azioni devono essere mantenute nel tempo, si crea un organo incaricato di svilupparle e modificarle, e così nasce il potere costituente detto permanente, istituito o derivato, secondo le necessità;

* derivato: è stabilito nella Costituzione e si occupa dei compiti relativi alla sua riforma. È molto spesso esercitato da un congresso, un parlamento o un'assemblea e coesiste con i rami giudiziario, esecutivo e legislativo, con la funzione di redigere le norme della Costituzione, che di solito richiedono una procedura di approvazione diversa dalle leggi;

* aperto: è il tipo di potere costituente che risulta da un lungo processo, che può durare diversi anni, come si è visto nella creazione della Costituzione argentina, che è stata concepita dopo sette anni di lavoro;

* chiuso: al contrario del caso precedente, si parla di potere costituente chiuso quando basta un solo atto per aprirlo e chiuderlo, cosa che di solito avviene per gli emendamenti e le riforme della Costituzione;

* formale: a seconda delle circostanze che riguardano l'esercizio del potere costituente, è detto formale se si basa sulla legge fondamentale o su procedure previste dalla Costituzione;

* materiale: quando i poteri da cui deriva l'esercizio del potere sono stati costituiti per l'emanazione di disposizioni normative costituzionali;

* primo grado: se è esercitato dalla nazione come entità unica;

* secondo grado: se è esercitato dalle province (o entità sub-statali);

* terzo grado: se è esercitato dai comuni.

Di Agatha Bedocs

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