Applicabilità
La condizione di essere applicabile è chiamata applicabilità. Applicabile, quindi, è ciò che deve o può essere applicato (messo, posto, usato).
Prendiamo il caso dell'applicabilità industriale. Perché un'invenzione sia brevettabile, deve essere applicabile: cioè, deve avere applicabilità. Inoltre, deve essere nuovo (poiché nessuno l'ha fatto prima) e possedere un'attività inventiva (non è ovvio).
L'applicabilità appare così come un requisito in diverse legislazioni. L'idea in questione deve poter essere fabbricata, il che significa che deve essere descritta in modo esauriente e chiaro in modo che un esperto sia in grado di metterla in pratica e di attuarla.
Supponiamo che qualcuno voglia brevettare un processo che contraddice le leggi della fisica. Questa particolarità significa che il progetto manca di applicabilità industriale e quindi non può essere brevettato.
La nozione di applicabilità diretta, invece, è utilizzata nel quadro delle regole dell'Unione Europea (UE). Questa applicabilità si riferisce alla capacità di un atto di legge di essere integrato nell'ordinamento giuridico dei paesi che compongono il blocco e di generare conseguenze giuridiche senza bisogno di una legislazione nazionale.
In senso lato, si può dire che l'applicabilità è associata alla possibilità di realizzare un piano o di materializzare un'idea. Se una concezione teorica o ideale non può essere prodotta o eseguita nel mondo reale, non ha applicabilità.
Immaginate che un gruppo di scienziati sviluppi una proposta per coltivare cibo nutriente in una regione povera e desertica. L'applicabilità dell'iniziativa dipende dalla probabilità di sviluppo della specie in questione.